Ultim’ora, “piemontesi l’affitto non lo pagate”: vivete gratis dove volete | Potete scegliere pure una villa

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Affitto non registrato: un rischio calcolato? L’inquilino può chiedere i soldi indietro, anche tutti; La legge tutela chi paga

Nel panorama immobiliare italiano, la regolarità dei contratti di locazione è un pilastro fondamentale, tutelato dalla legge. La cronaca piemontese sta registrando un incremento di casi di illeciti, soprattutto in aree dove il mercato immobiliare è più dinamico o dove ci sono immobili di pregio lasciati sfitti per lunghi periodi.

La normativa italiana è chiara: i contratti di locazione di immobili, per essere validi, devono essere obbligatoriamente registrati e questa disposizione, consolidata nel tempo, è ribadita anche per il 2025.

La mancata registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate, comporta conseguenze significative, tra cui la nullità del contratto e il diritto dell’inquilino al rimborso dei canoni versati.

L’omessa registrazione all’AdE rende il contratto nullo ai sensi dell’articolo 1, comma 346, della legge finanziaria 2005 (Legge n. 311/04) e dell’articolo 17 del D.P.R. 131/1986. La nullità è una condizione che può essere fatta valere anche in un secondo momento, con importanti ricadute per entrambe le parti.

La tutela delle parti

La mancata registrazione del contratto di affitto espone il proprietario a sanzioni e al rischio di dover rimborsare i canoni percepiti. Per l’inquilino, invece, la nullità del contratto rappresenta una tutela, garantendo il diritto al rimborso delle somme versate, anche se con la possibilità che il locatore richieda un indennizzo per l’ingiustificato arricchimento.

È fondamentale che entrambe le parti si assicurino che il contratto sia regolarmente registrato per evitare controversie e garantire la legalità del rapporto di locazione. È sempre consigliabile per entrambe le parti rivolgersi a professionisti del settore, come avvocati o consulenti immobiliari, per assicurarsi la corretta gestione del contratto di locazione.

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Il diritto al rimborso dei canoni versati

Una delle conseguenze più rilevanti della nullità del contratto è il diritto dell’inquilino alla restituzione delle somme versate a titolo di canone. Questo diritto si fonda sul principio dell’indebito oggettivo, regolato dall’articolo 2033 del Codice Civile. In sostanza, se il contratto è nullo, i pagamenti effettuati in sua esecuzione sono considerati “non dovuti”, e l’inquilino ha il diritto di richiederne la ripetizione.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte confermato questo orientamento. Sebbene l’inquilino abbia usufruito dell’immobile, la nullità del contratto elimina la base giuridica dei pagamenti, rendendoli rimborsabili. Tuttavia, la questione non è a senso unico. Il locatore, pur essendo tenuto alla restituzione dei canoni, può eccepire l’ingiustificato arricchimento dell’inquilino, ai sensi dell’articolo 2041 del Codice Civile.