Da domani in montagna obbligo di pneumatici invernali o di catene a bordo
TORINO. Per l’intero periodo invernale, ovvero a partire da domani, venerdì 1° novembre, sui tratti delle strade provinciali a quote più alte e dal 15 novembre a quote medie è in vigore l’ordinanza con cui la Città metropolitana di Torino regolamenta la circolazione sulle arterie di propria competenza che attraversano territori di montagna e di collina. In alcuni casi la regolamentazione è in vigore sino al 15 aprile 2014, in altri (le arterie con percorsi a quote più alte) sino al 30 aprile.
L’ordinanza contiene l’elenco delle strade interessate dall’obbligo per i conducenti di essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli (catene o dispositivi equivalenti) o degli pneumatici idonei alla marcia su neve o ghiaccio. Il provvedimento e l’elenco delle strade interessate sono consultabili sul sito Internet della Città metropolitana cliccando QUI.
Approfondimenti normativi
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il regolamento UNECE, che prevede un marchio di omologazione. I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono definiti da un Decreto del 10 maggio 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che è consultabile nel sito Internet della Gazzetta Ufficiale alla pagina https://shorturl.at/IiWaq
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati. Devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I dispositivi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote, per ottenere una uniformità di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare 58 del 22 ottobre 1971 del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.