CONDOMINIO, divieto assoluto di parcheggiare anche se si ha il posto auto riservato | Lo conferma la sentenza

CONDOMINIO, divieto assoluto di parcheggiare anche se si ha il posto auto riservato

Divieto parcheggio nel condominio - piemontetopnews.it

Anche se il posto riservato nel condominio è tuo, potresti non poterci più parcheggiare: rischi la rimozione immediata.

Sembra impossibile, eppure è successo davvero. Una sentenza stabilisce che non puoi più parcheggiare, neanche nel tuo posto riservato.

Anche se il posto è tuo, non c’è nessuna eccezione. Chi pensava di essere al sicuro col suo posto numerato ora rischia rimozione, diffide e perfino azioni legali.

I condòmini sono confusi e preoccupati, alcuni hanno già smesso di parcheggiare. Altri si organizzano con ricorsi urgenti, mentre c’è chi minaccia di vendere l’appartamento.

Si parla di precedente pericoloso, di “effetto domino”, ma la verità è che nessuno ha ancora capito del tutto cosa voglia dire questa sentenza.

Non puoi parcheggiare nel tuo posto riservato

È uno degli scenari più “spinosi” della vita condominiale: possiedi un posto auto riservato, magari segnato in atto notarile, eppure ti viene impedito di usarlo. Ma come può vietarsi il parcheggio se il posto è “tuo”? Eppure, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, non è impossibile che un simile divieto trovi legittimità.

Anche se ritiene che non intralci il passaggio, il fatto che occupi lo spazio comune in modo continuativo o ripetuto può già integrare l’illecito, e anche se lo spazio è definito, non implica che la sosta sia legittima: la clausola generica ordinaria può bastare. Controlla prima il regolamento.

CONDOMINIO, divieto assoluto di parcheggiare anche se si ha il posto auto riservato
Divieto parcheggio nel condominio – piemontetopnews.it

Divieto di parcheggio nel tuo posto auto

Per ragioni sia economiche che ambientali, si è assistito a una forte crescita nell’uso delle biciclette (e dei ciclomotori/motocicli leggeri) come mezzo urbano quotidiano. L’aumento del prezzo dei carburanti, la sensibilità verso le emissioni, le politiche urbane favorevoli e la ricerca di soluzioni alternative al traffico contribuiscono tutti a questa tendenza. Il massiccio afflusso di mezzi leggeri comporta però anche nuove sfide per la convivenza condominiale: la domanda di spazi dove riporli in modo sicuro è spesso maggiore della disponibilità pratica. In assenza di rastrelliere adeguate o box individuali, alcuni condomini sono portati a lasciare le biciclette in spazi comuni – androni, portici, cortili, passaggi coperti – per comodità o “temporaneità”. Ed è proprio là che nasce il conflitto: quando il comportamento individuale scivola nel conflitto con il diritto collettivo, la disciplina delle parti comuni e la dignità architettonica del condominio. L’articolo 1102 del Codice Civile stabilisce che ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In altre parole: l’uso è consentito, ma sussistono due limiti inderogabili: non alterare la funzione o la destinazione originaria dello spazio e non compromettere il pari diritto degli altri condomini di servirsi del bene comune.

Se, dunque, una bici è lasciata in un androne che ha natura di passaggio, questo uso può essere illecito anche se non crea ostruzione fisica evidente: perché si trasforma indirettamente l’ambiente da “area di passaggio/decoro comune” a “deposito personale mascherato”. Spesso, la contestazione che si solleva è: «Ma non esiste un regolamento che vieti esplicitamente le bici nell’androne». In proposito, la recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1970/2025 — che ha fatto discutere nel mondo condominiale — ha ribadito che non è necessaria una menzione puntuale al “parcheggio bici”: è sufficiente una clausola generica che vieti l’“occupazione permanente o temporanea delle parti comuni con oggetti personali” o di “alterare l’assetto o la destinazione degli spazi condominiali”. Il Tribunale ha qualificato come modificazione della destinazione d’uso il parcheggio stabile o ricorrente di biciclette (o motocicli leggeri) in androni, portici o cortili, in quanto tali spazi hanno funzione principale di transito, passaggio o decoro comune. La decisione afferma che anche la sosta “temporanea” può configurarsi come un uso indebito se ripetuta o continuativa, anche in assenza di intralcio evidente. Il giudice ha riconosciuto che il semplice regolamento condominiale con clausola generica è idoneo a dare fondamento alla rimozione: non serve un divieto ad hoc per biciclette.